Nel caso del ritardo nei pagamenti, solo se la violazione non sia stata ancora constatata attraverso l’emissione e conseguente notifica degli avvisi di accertamento, il contribuente che non abbia spontaneamente versato per tempo, secondo le prescritte scadenze, può procedere a regolarizzare la sua posizione, applicando le sanzioni ridotte e gli interessi calcolati in rapporto ai giorni di mora, previsti dall’istituto del “Ravvedimento Operoso” (art. 13 Dlgs n. 472/1997) e oltre i 2 anni, massimo 5, dal cosiddetto “Ravvedimento Operoso Lungo” (Decreto Fiscale 2020 D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019).
Il ricalcolo degli importi ancora dovuti, può essere fatto spontaneamente, tramite professionisti/CAF, oppure è immediatamente disponibile sul webportale a cui si accede con credenziali SPID/CNS.