ANNI PRECEDENTI
INFORMAZIONI GENERICHE SULLE TARIFFE TARI
L’approvazione delle tariffe e delle rispettive aliquote della TAssa RIfiuti (TA.RI.) è di competenza esclusiva, come per legge, del Consiglio Comunale (art. 1, co. 169 della legge finanziaria 2007 legge 296/2006 e art. 1, comma 683, della legge 147/2013). Le tariffe TARI sono definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF) e vengono approvate «entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».
Il meccanismo tariffario di calcolo, meglio noto come “metodo normalizzato” (istituito dal D.P.R. n. 158 del 1999) è la base del nuovo calcolo MTR (Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti) che è stato elaborato per favorire la capacità del sistema locale di gestire integralmente il ciclo dei rifiuti, in coerenza con le direttive europee e sempre in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare fedele al principio pigouviano del “pay as you throw” («chi inquina paga»).
La tariffa si diversifica a seconda che il contribuente sia conduttore di un’utenza domestica (famiglia) o un’utenza non domestica (aziende, enti, associazioni e similari). A sua volta la tariffa è definita “binomia” perché ogni singola contribuzione si compone di una quota fissa (superficie calpestabile espressa in metri quadri) e di una quota variabile che per le utenze domestiche è commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare mentre per le utenze non domestiche è commisurata a una delle 30 tariffe destinate alle categorie di attività individuate per legge in base all’omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.
Il sistema tariffario è studiato per finanziare interamente l’intero costo del servizio rifiuti tramite il correlato prelievo della TARI, tassa istituita con la Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) e che ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per la sola annualità 2013.
IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TARI
È il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è quindi dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile.
Per le pertinenze delle utenze domestiche la legge per evitare duplicazioni d’imposta prevede l’esclusione della quota variabile in quanto già calcolata sull’abitazione principale.
Il tributo è corrisposto in base a una tariffa riferita all’anno solare in corso, approvata dal Consiglio Comunale.